Tutti coloro che vivono in condominio sanno bene di avere un tipo di libertà limitata per quanto riguarda gli spazi comuni, non è vero? In queste zone infatti non si può procedere con decisioni prese in autonomia, ma è sempre opportuno consultare gli altri codomini. E in che modo? Ovviamente attraverso la convocazione di un’assemblea condominiale, per riuscire così a raggiungere la maggioranza e ottenere il permesso per procedere. Questo tipo di percorso deve essere seguito anche nel caso in cui si voglia installare un ascensore in un condominio, al fine di abbattere ogni tipo di barriera architettonica. Ma che cosa dice la normativa vigente in merito a questo argomento? E come avviene la divisione delle spese? Lo scopriremo insieme di seguito.
Che cosa prevede la normativa sull’ascensore condominiale
Bisogna aprire questo capitolo con la giusta attenzione e cautela, poiché prevedere un ascensore per disabili dentro a un condominio è una questione articolata. Prima di tutto va detto che non vi è una vera normativa specifica, ma bisognerà affidarsi a quanto è riportato nel Codice Civile.
Iniziamo dicendo che vi è l’obbligo di installare questo strumento nei palazzi di nuova costruzione che vantano più di 3 piani. Questo perché, come riportato nell’art. 1117 del Codice Civile, l’ascensore è parte di quei beni a uso esclusivo dei condomini. Ciò vuol dire che se durante il consiglio venisse approvata la delibera si potrebbe procedere regolarmente. I condomini di minoranza si troverebbero costretti a rispettare la scelta e partecipare alla ripartizione delle spese. Vediamo come!
Come si dividono i costi?
La cifra viene calcolata in rapporto ai millesimi dell’appartamento, come stabilito dall’articolo 1123 del Codice Civile. Chi non vuole pagare può chiedere di essere escluso se la cifra è troppo alta, oppure se dimostrano di non aver alcun tipo di beneficio da questo lavoro. A questo punto si potrebbe cercare di trovare un accordo evitando di far pagare le spese di installazione e manutenzione a chi non vuole sfruttare l’ascensore.
E se qualche condomino si oppone?
Come detto potrebbero anche esserci dei condomini non concordi con questa installazione, ma la situazione cambia completamente se la funzione dell’ascensore è di eliminare le barriere architettoniche. Ciò vuol dire che si fa riferimento alla tutela dei diritti dei disabili, come previsto dalla legge n. 13/1989, dal Decreto Ministeriale n. 236/1989 e dalla Corte di Cassazione. Per procedere è sufficiente avere una maggioranza di 1/3 dei condomini senza dover per forza raggiungere i 2/3 come avviene per molte altre operazioni di ristrutturazione.
Quando non si può procedere?
Ci sono però dei motivi precisi che impediscono di procedere con l’autorizzazione per l’installazione di un ascensore in condominio. Vuoi sapere quali sono? Sempre secondo il Codice Civile non si potrà proseguire nel caso in cui l’ascensore:
- Comprometta o alteri il decoro di un edificio a livello architettonico;
- Renda impossibile utilizzare spazi di uso comune;
- Metta a rischio la stabilità dell’edificio o la sua sicurezza.
Ricordiamo che se un convivente o membro della tua famiglia è una persona anziana di più di 65 anni, oppure disabile si può chiedere l’assemblea e sfruttare la richiesta di superamento delle barriere architettoniche. Se la possibilità venisse negata, la famiglia che richiedere l’ascensore potrà installare l’ascensore nel condominio a sue spese, dimostrandone la necessità per il proprio caro.
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